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STATUTO registrato il 13 Giugno 1983 a Napoli al N° 19481/A dal Notaio Domenico De Sio di Torre Annunziata il 1 Giugno 1983 con modifiche apportate l'11 novembre 1995 nell'Assemblea Generale tenutasi presso l'Aula Magna del Dipartimento di Pediatria - Prima Cattedra di Pediatria - Via S. Andrea delle Dame,5 del 2° Ateneo di Napoli e registrato dall’Intendenza di Finanza di Napoli al N° 40/2 del 4 gennaio 1996.

Nuove modifiche apportate il 23 maggio 1998 nell’Assemblea Generale tenutasi presso la sala teatrale dell’Istituto dei Salesiani di Don Bosco, Via Don Bosco,46 Napoli

Art.1 DENOMINAZIONE.

E' costituita un'associazione di volontariato denominata
"ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI DELLA REGIONE CAMPANIA" con sigla A.G.D..
L'Associazione ha sede legale in Via S. Maria La Scala,46 S. Giuseppe Vesuviano (NA) e recapito postale e telefonico presso la presidenza pro tempore, attualmente in via G. B. Vico. 17 81031 Aversa Tel./Fax 081/8904447.
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art.2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione si propone i seguenti fini:
- Promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito giovanile al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace nei giovani che ne sono colpiti;
- Istruire ed educare i giovani diabetici e le loro famiglie;
- Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie;
- Suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani e alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati;
- Promuovere iniziative ricreative per i giovani diabetici, corsi, pubblicazioni e conferenze;
- Favorire e promuovere l'inserimento sociale dei giovani diabetici nella scuola, nello sport e nel lavoro;
- Individuare non solo il soggetto diabetico come destinatario di una operazione finalizzata alla conoscenza e alla consapevolezza della malattia ma anche tutti gli altri componenti l'organismo sociale, cui tocca l'obbligo di una disposizione non più assistenzialistica e pietistica, ma, compartecipe e corresponsabile;
- Agevolare e promuovere la ricerca con borse di studio.
L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro

Art.3 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

a. l'assemblea degli aderenti;
b. il Comitato Esecutivo;
c. il Presidente.
d. il Presidente onorario;
f. il comitato tecnico-scientifico.

Art. 4 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1. L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’ Associazione
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La prima convocazione e l’eventuale seconda convocazione non potranno essere tenute nello stesso giorno e sarà comunicata con l’affissione dell’O.d.G. presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima , oltre che con comunicazione per lettera semplice ai singoli soci almeno 10 giorni prima.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
4. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o su delega da conferirsi ad altro aderente . In seconda convocazione è regolarmente costituita , qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

Eleggere i membri del Comitato Esecutivo;

  1. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. approvare il programma di attività proposte dal Comitato Esecutivo;
  3. approvare il bilancio preventivo;
  4. approvare il bilancio consuntivo;
  5. approvare o respingere le richieste di modifica allo Statuto di cui all’art. 17;
  6. stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 5 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da 7 a 9 membri secondo la decisione dell'Assemblea. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti, con solo voto consultivo .
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno 5 volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Esso è validamente costituito con la metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti
4. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

a. fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
b. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
c. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, approvato dall’Assemblea promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
d. assumere personale, nei limiti previsti dalla legge 266/91;
e. eleggere il Presidente;
f. nominare il Presidente Onorario
g. nominare il Comitato Tecnico-Scientifico
h. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
i fissare nella prima seduta il vice Presidente;
j. ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità o di urgenza.

Art 6 PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche il Presidente dell’Assemblea degli aderenti e del Comitato Esecutivo è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12 o qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4 comma 3, o 5 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento e di cessazione , le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art.7 PRESIDENTE ONORARIO.

Viene eletto dal comitato Esecutivo fra coloro che più hanno contribuito alla realizzazione ed agli scopi dell'Associazione.

Art. 8 SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
a. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo;
d. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo;
e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione , nonché alla conservazione della documentazione relativa , con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
f. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo
g. è a capo del personale.

Art. 9 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.10 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO.

L'associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di un comitato Tecnico-Scientifico composto da 2 diabetologi pediatri ed 1 diabetologo, nominati dal Comitato Esecutivo.
La durata del comitato corrisponde a quella del Consiglio.

Art.11 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite . Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.12 BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, il rendiconto economico e finanziario e/o bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voto. Il bilancio e/o rendiconto economico oltre ad essere depositato presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell’assemblea, sarà comunicato ai singoli associati con lettera semplice coevo alla convocazione dell’assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

E’ fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto. di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione , salvo che questa sia imposta dalla legge.

 

Art.13 ADERENTI

Sono aderenti all'Associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto , quelli che già erano aderenti, quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal comitato esecutivo.
Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione . L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.
Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
dimissioni volontarie;
per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
per morte
per indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.14 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti maggiori di età hanno diritto di partecipare alle assemblee, votare direttamente o per delega, per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione. Di essere eletti a far parte di qualsiasi organo dell’associazione e di essere rieletti. Ogni aderente ha un voto qualunque sia la quota sottoscritta.

E’ espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa nonchè alle cariche direttive.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare la quota sociale ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare lavoro preventivamente concordato.

Art.15 QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea . Essa è annuale e non frazionabile, e non ripetibile in caso di decesso e di perdita della qualità di aderente. Essa è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione del trasferimento a causa di morte a beneficio del familiare erede del de cuius.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte all'attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a. quote associative e contributi degli aderenti;
b. contributi dei privati;
c. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art.17 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti.
le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza secondo quanto disposto dal precedente art. 4 comma 6.

Art.18 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre associazioni di volontariato ( come la FEDERAZIONE NAZIONALE PER IL DIABETE GIOVANILE F.D.G.) operanti in identico o analogo settore.

Art.19 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Costituisce parte integrante del presente statuto il regolamento interno, approvato dall'Assemblea generale dei soci tenutasi a Portici il 7 febbraio 1990 e modificato dall’Assemblea tenutasi a Napoli il 23 maggio 1998

Art.20 NORME TRANSITORIE

Si richiede la registrazione ai sensi della Legge quadro 266/91 ( Legge sul Volontariato).

Statuto modificato in adeguamento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ( Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

 
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Conclusa con successo la I^ parte del progetto di ricerca FDG-OP Bambino Gesù.

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